GIUDICI, AVVOCATI E PROCESSI
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L’AVVOCATO PUO’ ESSERE RITENUTO
RESPONSABILE DEL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE PER IL SUO
CLIENTE – Se altera le
prove per sviare le indagini della polizia o del giudice
(Cassazione Sezione Sesta Penale n. 7270 del 20 giugno 2000,
Pres. Trojano, Est. Colla).
L’avvocato
A.L. ha assunto la difesa del
commissario di pubblica sicurezza C.I., colpito da ordinanza di
custodia cautelare in carcere con l’accusa di partecipazione
ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti.
Prima
dell’udienza fissata davanti al Tribunale
della Libertà per l’esame della richiesta di riesame del
provvedimento cautelare, egli ha chiesto a una società editrice
di rilasciare un falso documento attestante il versamento
all’imputato della somma di lire 8.000.000 a titolo di
diritti di autore. La società ha respinto la richiesta.
In
seguito a ciò l’avvocato A.L. è stato
sottoposto a processo penale con l’imputazione di tentato
favoreggiamento personale, in quanto si è ritenuto che egli
abbia richiesto la formazione del falso documento per produrlo
davanti al Tribunale della Libertà al fine di giustificare
l’incasso della somma da parte dell’imputato. Egli è
stato assolto dal Gip del Tribunale di Milano con la formula
“perché il fatto non sussiste”.
In
seguito ad impugnazione da parte del PM, la Corte di
Appello di Milano ha confermato la decisione del Gip, affermando
che doveva escludersi la configurabilità del delitto di
favoreggiamento personale, in quanto il comportamento contestato
all’imputato non era finalizzato a eludere o a intralciare
le investigazioni della polizia giudiziaria bensì a conseguire
l’accoglimento della richiesta di riesame di un
provvedimento restrittivo adottato nei confronti del cliente
dell’avvocato. Secondo l’art. 378 c.p. è responsabile
di favoreggiamento personale “chiunque dopo che fu
commesso un delitto per il quale la legge stabilisce
l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso
nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni
dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa”.
Contro
questa decisione il Procuratore Generale della
Repubblica ha proposto ricorso per cassazione sostenendo
l’applicabilità dell’art. 378 c.p. La Suprema Corte
(Sezione Sesta Penale n. 7270 del 20 giugno 2000, Pres. Trojano,
Est. Colla) pur ritenendo fondata la tesi del P.G. per quanto
concerne la sfera di applicazione dell’art. 378 c.p., ha
rigettato il ricorso. E’ pacifico – ha affermato la
Corte - che il difensore di persona imputata nel processo penale
può essere responsabile del reato di favoreggiamento a vantaggio
del cliente, ipotesi che si verifica in ogni caso in cui
l’attività posta in essere dall’avvocato costituisca
comportamento estraneo alla difesa tecnica dell’assistito e
si identifichi quindi in attività che può compiere
qualsiasi
altro favoreggiatore, come, per esempio, nello sviamento delle
indagini attraverso mezzi non consentiti quali l’alterazione
delle prove, la creazione di prove false, il nascondimento del
ricercato ecc.
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla Corte di Appello
di Milano – ha aggiunto la Cassazione - il delitto di
favoreggiamento può configurarsi non solo quando
l’attività del favoreggiatore sia diretta a fuorviare le
investigazioni della polizia giudiziaria, ma anche quando essa
tenda a incidere sull’attività investigativa
dell’Autorità giudiziaria. Infatti per attività
investigativa deve ritenersi non solo quella volta alla ricerca
delle prove ma anche quella mirante alla loro acquisizione al
processo penale come pure quella di selezione del materiale
raccolto per individuare le fonti ritenute maggiormente
convincenti: queste sono tutte funzioni tipiche e anzi primarie
del magistrato.
La
Cassazione ha peraltro ritenuto che, in questo caso,
l’attività posta in essere dall’avvocato non potesse
considerarsi inequivocabilmente diretta a commettere il
favoreggiamento, in quanto la richiesta di formazione del falso
documento fatta dal difensore a un terzo estraneo non dimostrava
univocamente l’intenzione di utilizzare tale documento in un
processo penale, potendosi pensare anche a un’utilizzazione
in sede civile o amministrativa.