GIUDICI, AVVOCATI E PROCESSI

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L’AVVOCATO PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE PER IL SUO CLIENTESe altera le prove per sviare le indagini della polizia o del giudice (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 7270 del 20 giugno 2000, Pres. Trojano, Est. Colla).
L’avvocato A.L. ha assunto la difesa del commissario di pubblica sicurezza C.I., colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Prima dell’udienza fissata davanti al Tribunale della Libertà per l’esame della richiesta di riesame del provvedimento cautelare, egli ha chiesto a una società editrice di rilasciare un falso documento attestante il versamento all’imputato della somma di lire 8.000.000 a titolo di diritti di autore. La società ha respinto la richiesta.
In seguito a ciò l’avvocato A.L. è stato sottoposto a processo penale con l’imputazione di tentato favoreggiamento personale, in quanto si è ritenuto che egli abbia richiesto la formazione del falso documento per produrlo davanti al Tribunale della Libertà al fine di giustificare l’incasso della somma da parte dell’imputato. Egli è stato assolto dal Gip del Tribunale di Milano con la formula “perché il fatto non sussiste”.
In seguito ad impugnazione da parte del PM, la Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del Gip, affermando che doveva escludersi la configurabilità del delitto di favoreggiamento personale, in quanto il comportamento contestato all’imputato non era finalizzato a eludere o a intralciare le investigazioni della polizia giudiziaria bensì a conseguire l’accoglimento della richiesta di riesame di un provvedimento restrittivo adottato nei confronti del cliente dell’avvocato. Secondo l’art. 378 c.p. è responsabile di favoreggiamento personale “chiunque dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa”.
Contro questa decisione il Procuratore Generale della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione sostenendo l’applicabilità dell’art. 378 c.p. La Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 7270 del 20 giugno 2000, Pres. Trojano, Est. Colla) pur ritenendo fondata la tesi del P.G. per quanto concerne la sfera di applicazione dell’art. 378 c.p., ha rigettato il ricorso. E’ pacifico – ha affermato la Corte - che il difensore di persona imputata nel processo penale può essere responsabile del reato di favoreggiamento a vantaggio del cliente, ipotesi che si verifica in ogni caso in cui l’attività posta in essere dall’avvocato costituisca comportamento estraneo alla difesa tecnica dell’assistito e si identifichi quindi in attività che può compiere qualsiasi altro favoreggiatore, come, per esempio, nello sviamento delle indagini attraverso mezzi non consentiti quali l’alterazione delle prove, la creazione di prove false, il nascondimento del ricercato ecc.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Milano – ha aggiunto la Cassazione - il delitto di favoreggiamento può configurarsi non solo quando l’attività del favoreggiatore sia diretta a fuorviare le investigazioni della polizia giudiziaria, ma anche quando essa tenda a incidere sull’attività investigativa dell’Autorità giudiziaria. Infatti per attività investigativa deve ritenersi non solo quella volta alla ricerca delle prove ma anche quella mirante alla loro acquisizione al processo penale come pure quella di selezione del materiale raccolto per individuare le fonti ritenute maggiormente convincenti: queste sono tutte funzioni tipiche e anzi primarie del magistrato.
La Cassazione ha peraltro ritenuto che, in questo caso, l’attività posta in essere dall’avvocato non potesse considerarsi inequivocabilmente diretta a commettere il favoreggiamento, in quanto la richiesta di formazione del falso documento fatta dal difensore a un terzo estraneo non dimostrava univocamente l’intenzione di utilizzare tale documento in un processo penale, potendosi pensare anche a un’utilizzazione in sede civile o amministrativa.